Italian court dismisses appeal as inadmissible for reproducing already rejected arguments regarding escape responsibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely reproduced arguments regarding criminal liability that had already been thoroughly examined and rejected in the lower court's decision. The appellant, Salim Bouchra, argued for reduced responsibility based on her commitment to supervise her cousin and cover his living expenses, which the lower court acknowledged but found insufficient to negate the causal contribution to the escape. The court ruled that since the substantive issues were immuno from logical or legal defects, the appeal offered no new grounds for review, resulting in a dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 386 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected in the contested judgment without presenting new facts or legal grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUCHRA SALIM natgil 17/02/1991 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Salim Bouchra avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 386 cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata che, pur escludendo la falsità della dichiarazione di disponibilità del domicilio, ha posto l'accento sulla rilevanza del contributo causale apportato dalla ricorrente la quale, a dispetto dell'impegno assunto di vigilare affinché il cugino rispettasse tutte le prescrizioni della misura cautelare e di farsi carico del suo mantenimento e delle sue esigenze di vita (in ragione del quale veniva accordata l'invocata sostituzione della misura custodiale), si rendeva irreperibile, favorendo, così, l'evasione di El Yousfi; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2