Italian Court dismisses appeals as generic and unfounded regarding non-punishability and mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Pagano, Cardaku, and Hemi inadmissible. The territorial court had already argued that the defendants' repeated drug trafficking constituted a cause of non-punishability and that generic mitigating circumstances were outweighed by recidivism. The appellate court's reasoning was deemed specific and logically sound, rendering the complainants' objections too general to merit further review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints regarding the application of non-punishability causes or the weighing of mitigating circumstances against recidivism are inadmissible when the lower court provides adequate argumentation.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PAGANO GIUSEPPE nato a GELA il 24/07/1954 CARDAKU FATJON nato il 02/05/1984 ET HEMI DOMENIK nato il 30/06/1994 avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; • E F letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giuseppe Pagano, Fatjon Cardaku e Domenik Hemi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni:
i) la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. (primo motivo del ricorso di Pagano e motivo unico del ricorso di Et Hemi) è generica e aspecifica, avendo la Corte territoriale argomentato, sia pure in termini sintetici sulla rilevanza ostativa della «ripetitività delle condotte accertate» (cfr. pagine 5 e 8), desunta dai plurimi episodi di spaccio riuniti in continuazione per entrambi gli imputati; ii) le doglianze relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche (motivo unico del ricorso di Cardaku) e alla loro mancata applicazione in regime di prevalenza sulla recidiva (secondo motivo del ricorso di Pagano) sono generiche e manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato su tali punti, senza incorrere in alcun vizio logico (si veda pagina 5, quanto a Pagano, e pagina 6 quanto a Cardaku); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i rispettivi ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gen