Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for generic health arguments without critical analysis of sentencing alternatives.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared Giuseppe Santoro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Santoro argued for a substitution of the custodial sentence based on unspecified health conditions, but the court found his arguments generic and lacking critical engagement with the lower court's negative prognosis. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the threshold for admissibility under established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic arguments regarding health conditions without critically analyzing the specific sentencing alternatives and the lower court's reasoned prognosis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO GIUSEPPE nato a MESSINA il 15/08/1951 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Santoro avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico in cui si limita ad insistere sulla rilevanza di non ben precisate condizioni di salute del ricorrente ai fini della sostituzione della pena detentiva, senza alcun confronto critico con le argomentazioni della Corte territoriale, prive di vizi logici, in merito alla prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni di ciascuna delle pene sostitutive applicabili in ragione della pena inflitta (si vedano le pagine 4 e 5); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.