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Ordinanza — n. 3512/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unoriginal arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3512/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Franco Luigi Tartaglino inadmissible and ordered him to pay legal costs. The court found the five grounds of appeal were generic, contradictory, and merely reproduced criticisms already adequately addressed in the lower court's judgment. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 388 cod. pen.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic, contradictory, or merely reproduce criticisms already sufficiently examined and dismissed by the lower court without logical or legal flaws.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds criminal liability procedural costs Cassa delle ammende reproductive arguments Corte di Cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 388 cod. pen.
Art. 360 c.p.c.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 388 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARTAGLINO FRANCO LUIGI nato a ASTI il 15/07/1951 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Luigi Tartaglino avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce cinque motivi generici, dal contenuto confutativo e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (capo 1), alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al travisamento della prova sulla fungibilità del bene e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano le pagine da 4 a 6); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 202