Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Karim El Houcine inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appellant's three grounds for appeal were merely repetitive of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal of Turin regarding the definition of the crime and the denial of non-punishment. Consequently, the court ruled that the appellant persisted in legal errors without new justification, leading to the dismissal of the request and a financial penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new arguments or evidence; mere repetition of rejected grounds constitutes inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM EL HOUCINE nato il 06/09/1994 avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Karim El Houcine avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce tre motivi meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine alla configurabilità del reato, al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si veda pagina 4 in cui, peraltro, ha stigmatizzato l'errore giuridico, in cui persiste il ricorrente con il primo motivo di ricorso, deducendo la carenza degli elementi della pubblicità del luogo e della presenza di terzi, estranei alla fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen a lui ascritta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026