Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3508/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal as inadmissible due to improper personal filing without reserved defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3508/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by El Jmal Ala inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant personally submitted the petition with an authenticated signature from his defense lawyer, yet the lawyer's detailed arguments were not delivered to the court. The court ruled that the failure to provide these essential arguments precluded the appeal from being considered valid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if filed personally by the appellant without the reserved written arguments of the defense lawyer being submitted to the court.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal personal filing defect reserved defense arguments procedural costs Corte di Cassazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL JMAL ALA (CUI 0610T7L) nato il 11/02/2004 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di El innala Ala avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dall'imputato con atto recante la sottoscrizione autenticata dal difensore al quale è stata riservata l'articolazione dei motivi, non pervenuti a questa Corte; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.