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Ordinanza — n. 3506/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to address specific sentencing arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3506/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for non-prosecution and substitution of detention, but the lower court had already thoroughly addressed these points without logical flaws. The Supreme Court rejected the appeal because the new grounds were generic and failed to critically engage with the specific reasoning regarding the lack of appeal motives and the impossibility of positive prognoses.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, or if the appellant fails to critically address the specific arguments of the contested judgment regarding the non-concedibility of non-prosecution causes or the substitution of detention.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded substitution of detention non-prosecution cause procedural costs Cassa delle ammende misure sostitutive

Disposizioni normative citate

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Art. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAHHAR EL HABIB nato il 01/01/1978 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse drHabib Zahhar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è generico e manifestamente infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, senza incorrere in alcuna manifesta illogicità, sulla non concedibilità della invocata causa di non punibilità, escludendo la particolare tenuità del fatto (cfr. le pagine 3 e 4); ii) il secondo motivo è generico e manifestamente infondato in quanto si limita ad insistere sulla tempestività della richiesta di sostituzione della pena detentiva formulata con i motivi nuovi, senza, tuttavia, confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata che, senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, ha rilevato, da un lato, che, a fronte dello specifico punto della sentenza di primo grado in cui il Tribunale aveva argomentato in ordine alla non concedibilità degli avvisi ex art. 545-bis cod. proc. pen., non era stato formulato alcun motivo di appello, e, dall'altro lato, sulla impossibilità di formulare una prognosi positiva in merito al rispetto degli obblighi correlati alle pene sostitutive (cfr. pagina 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio