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Ordinanza — n. 3505/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal qualification error manifest in the indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3505/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a different legal qualification of the facts, but the Court found the alleged error was not manifestly eccentric to the indictment's content. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: An appeal based on erroneous legal qualification is inadmissible unless the error is manifestly eccentric to the indictment, requiring specific and immediate identification of the violation.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifest error legal qualification de plano dismissal Criminal Procedure Code apprezzamento manifestamente errato motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
285 del 1992, deducendo la mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000
artt. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFETI AHMED nato il 05/07/1997 avverso la sentenza del 17/02/2025 del TRIBUNALE di FERMOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Ahmed Nafeti ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui all'artt. 337 cod. pen. e 116, commi 15 e 17, d. Igs. n. 285 del 1992, deducendo la mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso