Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible for alleging omitted condition assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the claim regarding the judge's failure to assess conditions for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure is not a permissible ground for appeal. The appellant, Dahir Kamal, argued that the trial court ignored mandatory condition assessments required by law when applying the plea bargain procedure. The court rejected this because the specific law limiting appeals to plea bargains (Article 448, paragraph 2-bis) exhaustively lists allowable grounds, excluding the alleged omission of condition evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to the specific statutory grounds listed, excluding general claims of omitted condition assessments.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAHIR KAMAL (CUI 01KP736) nato il 14/01/1982 avverso la sentenza del 13/06/2025 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Kamal Dahir ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.
F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Con