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Ordinanza — n. 3503/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-manifest error in legal qualification under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3503/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible de plano under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Domenico Bosco, challenged the legal qualification of his offense under Article 73 of the Drug Trafficking Decree, arguing an error in legal characterization. The court ruled that such appeals are limited to manifest errors where the qualification is immediately obvious and eccentric to the indictment, which was not met here as the violation was not specifically alleged.

Regesto Legislator

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Art. 73 d.P.R. n. 309/1990; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: In appeals regarding sentencing upon party request, a claim of erroneous legal qualification is admissible only for manifest errors where the qualification is immediately and indisputably eccentric to the charge; specific allegations of legal violation not evident from the indictment or judgment are inadmissible.

Parole chiave

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manifest error legal qualification cassation appeal inadmissibility drug trafficking offense party request sentencing de plano inadmissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
cit.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO DOMENICO nato a MODENA il 05/10/1991 avverso la sentenza del 03/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MODENAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Domenico Bosco ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per i reati di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto ascritto ai sensi del quarto comma dell'art. 73 d.P.R. cit.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che, come nel caso in esame, denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gannal, Rv. 283023); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026