Italian court dismisses appeal as generic and repetitive, rejecting arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Rosario Scarcelli inadmissible due to the generic and merely repetitive nature of its grounds. Scarcelli challenged a lower court's decision regarding drug trafficking and sentencing, but the court found his arguments were identical to those already thoroughly examined and rejected by the territorial court. Consequently, the appeal was dismissed, and Scarcelli was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros for failing to propose new, non-repetitive arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic and merely repetitive grounds that have already been adequately examined and rejected by the lower court with arguments free from logical or legal defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARCELLI ROSARIO nato a ARZIGNANO il 10/01/1994 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Rosario Scarcelli avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si veda il punto 1.1., in merito alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, e il punto 3.1., in ordine al trattamento sanzionatorio); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.