Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3495/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and failure to cite relevant reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3495/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamo Chaikh Sabir inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The court found the appeal specific grounds were missing, lacking precise legal arguments and necessary references to the lower court's reasoning. Consequently, the appellant was condemned to pay expenses and a fine for the lack of diligence in formulating the cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces a specific ground without punctually enunciating the legal reasons justifying it and without making congruent references to the reasoning of the impugned act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specific grounds missing lack of legal reasoning procedural costs Cassa delle ammende condono delle spese procedurali difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMO CHAIKH SABIR (CUI: 056PG0P) nato il 10/01/1992 avverso la sentenza del 16/01/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hamo Chaikh Sabir avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo aspecifico, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.