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Ordinanza — n. 3494/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissal attempt declared inadmissible for non-allowed grounds under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3494/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the specific ground of omitted evaluation of conditions for acquittal is not permitted for plea bargain sentences. The appellant, Gianluca Pastore, argued that the trial court failed to assess his conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the Court held that Article 448, paragraph 2-bis, strictly limits such appeals to specific statutory violations. Consequently, the appeal was rejected without merits, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if based on the alleged omission of a conditions assessment, as only specific statutory violations are permitted grounds for cassation.

Parole chiave

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plea bargain appeal conditions assessment acquittal attempt inadmissible appeal Criminal Procedure Code disdetta in periodo di prova motivazione inadeguata delle censure costituzionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, va ribadito che ai sensi dell'art.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 385 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE GIANLUCA nato a VENEZIA il 16/09/1996 avverso la sentenza del 03/03/2025 del TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Gianluca Pastore ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, va ribadito che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 Il Co