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Ordinanza — n. 3493/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain dismissal for failure to evaluate conditions is inadmissible under Art. 448(2-bis).

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3493/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano because it challenged a plea bargain sentence based on a failure to evaluate conditions. The appellant argued this violated procedural rights, but the Court held that such appeals are explicitly barred by Article 448(2-bis) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences alleging failure to evaluate conditions for acquittal are inadmissible as they fall outside the statutory exceptions to the general rule of inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain sentence failure to evaluate conditions Art. 448(2-bis) de plano dismissal court costs procedural bar protezione dalla disdetta

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, va ribadito che ai sensi dell'art.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 448, comma 2 cod. proc. pen.
pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art.
art. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FARINARO PIETRO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 03/01/2004 avverso la sentenza del 30/04/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Pietro Farinaro ricorre per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per motivi non consentiti dalla legge (art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.); ritenuto, infatti, che, va ribadito che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiannento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (così, da ultimo, Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026