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Ordinanza — n. 3492/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for recidivism and merits-based challenges to criminal charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3492/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Fahim Hicham inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected the first ground as unfounded because prior recidivism under Article 99 of the Penal Code extended the prescription period, preventing the statute of limitations from expiring. The remaining grounds were dismissed as merit-based arguments that merely repeated issues already correctly addressed and rejected in the lower court's decision regarding the constitution of crimes under Articles 341-bis and 337 of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to bear the financial burden of the proceedings due to his lack of diligence in identifying the cause of inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 341-bis cod. pen.; Art. 337 cod. pen. The Court holds that an appeal is inadmissible if the first ground is manifestly unfounded due to statutory prescription rules involving recidivism, and if subsequent grounds are merit-based censure of issues already adequately examined and rejected by the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility statute of limitations recidivism merit-based censure rejection prescription period calculation procedural costs condemnation reati contro le pubbliche comunicazioni contravvenzione alla circolazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2, cod. pen.
i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma secondo, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen., nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1., 4.2.
Art. 341-bis cod. pen.
e 4.3.), dovendosi in questa Sede aggiungere che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. era sufficiente il primo segmento della condotta, avvenuto sulla pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni (cfr.
Art. 337 cod. pen.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 131-bis cod. pen
pen., nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1., 4.2.
art. 341-bis cod. pen
e 4.3.), dovendosi in questa Sede aggiungere che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAHIM HICHAM (CUI 04MOPRR) nato il 02/07/1993 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Hicham Fahim avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è manifestamente infondato in quanto, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, occorre tenere conto della ritenuta recidiva ex art. 99, comma secondo, cod. pen., cosicché deve escludersi che alla data della pronuncia impugnata fosse già decorso il termine massimo di prescrizione dei reati ascritti; ii) il secondo, terzo e quarto motivo sono costituiti da censure di merito, meramente riproduttive di profili di censura, in ordine alla configurabilità dei reati di cui agli artt. 341-bis e 337 cod. pen., nonché al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (si vedano i punti 4.1., 4.2. e 4.3.), dovendosi in questa Sede aggiungere che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. era sufficiente il primo segmento della condotta, avvenuto sulla pubblica via e alla presenza di numerosi pedoni (cfr. pagina 7); iii) il quinto motivo si risolve in un generico dissenso rispetto al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento, benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione (si veda il punto 4.4.); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio