Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding criminal charge configuration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The territorial court had already established that the defendant's conduct consisted of pulling workers and issuing threats, which aligns with the criminal charge. The Supreme Court rejected the appeal because the arguments were deemed generic and manifestly unfounded, lacking logical or legal flaws in the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, as the lower court's reasoning remains logically and legally sound regarding the defendant's conduct.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALIANI TARIK nato il 23/01/1986 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Tarik Aliani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., avendo la Corte territoriale sottolineato, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, che la condotta dell'imputato, coerentemente con quanto riportato nel capo di imputazione, è consistita nello strattonannento degli operanti (cfr. pagina 1 ove viene riassunta l'informativa di reato) e nella formulazione di una minaccia al loro indirizzo (cfr. pagina 2); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026