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Ordinanza — n. 3489/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and unfounded grounds regarding sentencing motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3489/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Ben Razek Skander inadmissible, ordering him to pay legal costs and a fine. The court found the appellant's arguments regarding the sentencing motivation to be generic and manifestly unfounded, noting that the first-instance judgment already addressed the error in the defendant's name with minimal text. Consequently, the court ruled that no further detailed motivation was necessary and dismissed the appeal entirely.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and manifestly unfounded, particularly when the lower court has already addressed the issue with sufficient brevity, rendering further detailed motivation unnecessary.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds manifestly unfounded sentencing motivation minimal edictal legal costs Cassa delle ammende modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN RAZEK SKANDER nato il 22/05/1998 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ben Razek Skander avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo generico e manifestamente infondato in merito alla motivazione sul trattamento sanzionatorio che, come rilevato dalla Corte territoriale, in disparte l'erronea indicazione del nome dell'imputato nel corpo della motivazione della sentenza di primo grado, è stato determinato nel minimo edittale, rendendo così, non necessaria una specifica e dettagliata motivazione (cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288); ritenuto che all'inarnmissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.