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Ordinanza — n. 3487/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural relevance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3487/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmed Hannadate inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a procedural issue and a sanction, but failed to provide precise legal arguments or reference the specific reasoning in the lower court's decision. Consequently, the court ruled that the appeal was eccentric to the original grievances and lacked the necessary legal foundation required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises grounds eccentric to the original grievances or lacks precise legal reasoning and specific references to the contested act's motivation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal eccentric grounds lack of legal reasoning procedural defect costs of inadmissibility motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMADATE AHMED nato il 01/01/1976 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Ahmed Hannadate avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo che, oltre ad essere eccentrico rispetto alle doglianze proposte in appello (limitate ad una questione processuale e al trattamento sanzionatorio), è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.