Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3485/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to specifically argue in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3485/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a sentence regarding recidivism and sentencing, but the court found these grounds generic and already adequately addressed by the lower court. Furthermore, the second ground was rejected because it was not specifically argued in the appellate proceedings, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and merely reproduce arguments already rejected by the lower court, or if a ground was not specifically deduced in the appellate instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds procedural defect recidivism exclusion sentencing aggravation recidiva nell'infrazione criminalità persistente continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 81, comma quarto, cod. pen.
288450) ed applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall'art. 81, comma quarto, cod.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347
Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, nonché, Sez.
Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450
255347, nonché, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450) ed applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAN NELLA VINCENZO nato a MODENA il 01/05/1995 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Zannella avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo, terzo e quarto motivo sono generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata esclusione della recidiva, al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 5 e 6); li) il secondo motivo, oltre a non essere stato specificamente dedotto in appello, fatta eccezione per la questione relativa alla esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente determinato il trattamento sanzionatorio considerando le sole circostanze aggravanti relative al reato individuato come violazione più grave (cfr.

Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347, nonché, Sez. 2, n. 26902 del 27/05/2025, Rv. 288450) ed applicando l'aumento per la continuazione nella misura non inferiore ad un terzo secondo quanto prescritto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. (si vedano le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata e la pagina 7 della sentenza di primo grado); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio