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Ordinanza — n. 3484/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and mere reproduction of lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3484/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Abdelhak Talib inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the appeal's grounds to be generic and merely repetitive of arguments already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the appellant was condemned to pay the procedural expenses and a fine of three thousand euros for the lack of specific justification.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it deduces generic grounds or merely reproduces the facts and legal reasoning of the lower court without adding new specific arguments.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility repetitive arguments appeal criminal procedure law court of cassazione procedural costs award modalità di calcolo dell'ammenda sanzioni pecuniarie accollo delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TALIB ABDELHAK nato il 22/04/1990 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Abdelhak Talib avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici, versati in fatto e meramente riproduttivi di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità ed al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 2 e 3 ); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.