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Ordinanza — n. 3482/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3482/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3482/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HDIDAR KHALIL nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalil Hdidar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 3482/2026 — snpen · Corte di Cassazione: i) il primo motivo è privo del necessario requisito della specificità e, comunque, è manifestamene infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, sulla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagina 4); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto l'imputato non ha prestato il consenso all'applicazione della pena sostitutiva entro i termini previsti dall'art. 598-bis, commi 1-bis (per il caso di trattazione scritta del giudizio di appello) e 4-bis (per il caso di udienza partecipata), cod. proc. pen., come modificato dal d.

Parole chiave

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sanzione sostitutiva sostituzione dei motivi sostituzione nell'obbligazione lavoro sostitutivo eccezioni processuali tardive allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HDIDAR KHALIL nato il 10/11/1994 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Khalil Hdidar avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni:

i) il primo motivo è privo del necessario requisito della specificità e, comunque, è manifestamene infondato, avendo la Corte adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, sulla non concedibilità delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagina 4); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto l'imputato non ha prestato il consenso all'applicazione della pena sostitutiva entro i termini previsti dall'art. 598-bis, commi 1-bis (per il caso di trattazione scritta del giudizio di appello) e 4-bis (per il caso di udienza partecipata), cod. proc. pen., come modificato dal d.

Igs. 19 marzo 2024, n. 31; iii) in ogni caso, quanto al secondo motivo, va ribadito che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione ex officio nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la sostituzione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820, che, in motivazione, ha altresì affermato che è onere dell'appellante supportare la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi con specifiche deduzioni e che il mancato assolvimento di tale onere comporta l'inammissibilità originaria della richiesta); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gen