Criminal appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded ground regarding non-punishability under Art. 131-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ben Ahmed Seifeddine inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The lower court had already adequately argued against the plea of non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code by rejecting the defendant's credibility based on the minor nature of the offense. The Supreme Court upheld this decision, finding the appeal's sole ground to be manifestly unfounded and citing Constitutional Court precedent on the necessity of good faith in procedural filings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground of non-punishability is manifestly unfounded because the lower court has already excluded the particular triviality of the fact and rejected the defendant's credibility based on established elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN AHMED SEIFEDDINE nato il 20/12/1994 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Seifeddine Ben Ahmed avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato: la sentenza impugnata, infatti, ha adeguatamente argomentato sulla non concedibilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., escludendo la particolare tenuità del fatto in ragione dei medesimi elementi (cfr. pagina 3) sulla base dei quali, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha escluso la credibilità della versione offerta dall'imputato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.