Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3480/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding acquittal causes under Art. 129 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3480/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the omission of reasoning concerning potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the second-instance judge failed to explain why the defendant was not acquitted, but the court held that under the new plea-bargain system, such reasoning is unnecessary when the defendant has waived appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The second-instance judge is not required to provide reasoning on the absence of acquittal causes or absolute nullities when the defendant has renounced appeal grounds, as the devolutive effect limits cognition to non-waived motives.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility omission of reasoning acquittal causes Art 129 plea bargain system waiver of appeal grounds procedural costs and fine devolutive effect conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017
patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 129 cod. proc. pen
art. 599-bis cod. proc. pen
103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOH KELVIN FRIDAY nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Kelvin Friday Edoh deduce con un unico motivo di ricorso l'omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026