Criminal appeal dismissed for lack of motivation regarding acquittal causes under Art. 129 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the omission of reasoning concerning potential acquittal grounds under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the second-instance judge failed to explain why the defendant was not acquitted, but the court held that under the new plea-bargain system, such reasoning is unnecessary when the defendant has waived appeal grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: The second-instance judge is not required to provide reasoning on the absence of acquittal causes or absolute nullities when the defendant has renounced appeal grounds, as the devolutive effect limits cognition to non-waived motives.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDOH KELVIN FRIDAY nato il 02/03/1992 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; OSSERVA Rilevato che Kelvin Friday Edoh deduce con un unico motivo di ricorso l'omessa motivazione sulla sussistenza di una causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026