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Ordinanza — n. 3474/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of precise legal grounds and specific references to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3474/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Kaled Chouruby against the Bologna Court of Appeal inadmissible. The appellant argued for a specific legal outcome, but the court found the grounds insufficiently articulated and lacking necessary references to the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine for the lack of diligence.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.p.; Art. 380-ter c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to precisely state the legal grounds justifying it and to make congruent references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of legal grounds insufficient reasoning procedural costs Cassazione ordinanza impugnazione di decisioni amministrative spese di difesa motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis c.p.p.
Art. 380-ter c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHOURUBY KALED nato il 26/11/1993 avverso la sentenza del 15/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Kaled Chouruby avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.