Criminal appeal dismissed for generic grounds regarding sentencing requalification and conditional suspension denial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Cristian Beccari inadmissible due to the submission of two generic and merely reproductive grounds. The appellant challenged the lower court's refusal to reclassify the conduct and deny conditional sentence suspension, arguments which had already been thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Bologna. Consequently, the court condemned the appellant to pay procedural costs and a fine of three thousand euros to the Fine Fund, ruling that the appeal lacked a specific cause of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; An appeal is inadmissible if it relies on generic grounds that merely reproduce previously examined and rejected arguments without presenting new specific legal issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECCARI CRISTIAN nato a BOLOGNA il 17/02/1997 avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DEBORA TRIPICCIONE; letto il ricorso proposto nell'interesse di Cristian Beccari avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce due motivi generici e meramente riproduttivi di profili di censura in ordine alla mancata riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e al diniego della sospensione condizionale della pena già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 3 e 4); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026.