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Ordinanza — n. 3470/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for lack of admissibility and insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3470/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing and factual findings were legally sound. The defense argued for reduced penalties based on the quantity of drugs and lack of specific aggravating circumstances, but the court affirmed the conviction based on the location and packaging of the cocaine. The decision emphasizes that the appellate court properly evaluated the evidence and did not require an exhaustive review of every favorable element.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 cod. pen.: The Supreme Court may dismiss an appeal as inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the lower court's reasoning is immune from the alleged defects, particularly regarding the assessment of mitigating circumstances and the nature of the criminal conduct.

Parole chiave

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drug trafficking conviction inadmissible appeal mitigating circumstances drug quantity analysis procedural admissibility traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Con il primo motivo, deduce violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Art. 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975
Art. 62 n. 4 cod. pen.
La difesa sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata a utilizzare formule di stile senza dare rilievo, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 62 bis cod. pen.
La difesa sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata a utilizzare formule di stile senza dare rilievo, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
I. n. 103 del 2017
1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCARO DANIELE nato a SALERNO il 02/10/1996 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 maggio 2025, la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia in data 7/10/2024 del Tribunale di Nocera Inferiore, riduceva la pena inflitta a Baccaro Daniele a mesi otto di reclusione, confermando nel resto la statuizione di condanna per il reato continuato di cui agli artt.73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 73 e 75 del d.P.R. 309 del 1990 per violazione di legge e per difetto di motivazione e manifesta illogicità in quanto la Corte di merito avrebbe ritenuto integrata la condotta di detenzione a fini di spaccio sulla base di un ragionamento indiziario e, quindi, in assenza di fonti di prova diretta ovvero di elementi oggettivi. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione risultante dal testo del provvedimento e l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.

La difesa sostiene che la Corte di merito si sarebbe limitata a utilizzare formule di stile senza dare rilievo, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., alla quantità e qualità della sostanza stupefacente sequestrata, al mancato rinvenimento di strumenti rilevatori di un'attività continuativa e dell'assenza di somme di denaro di piccolo taglio. Altresì, con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza della Corte di appello sarebbe censurabile per difetto di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati. , /rn.0 rs.o74-i 1. Il prinnoyriproduce profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi dall'esposizione delle specifiche criticità che invalidavano le argomentazioni a base della sentenza impugnata. La sentenza impugnata (pag.3), con motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarisce le ragioni per le quali non poteva essere accolta la tesi difensiva prospettante la detenzione per uso personale.

Si sottolinea, infatti, che Baccaro era stato trovato in una zona "notoriamente frequentata da spacciatori e acquirenti di stupefacenti" in possesso di sostanza stupefacente che per quantità e modalità di confezionamento aveva quale unica plausibile spiegazione la finalità di cessione a terzi. In particolare: la sostanza stupefacente di tipo cocaina - seppur di poco superiore al limite quantitativo consentito - si presentava suddivisa in dosi termosaldate di peso differente; non è stata fornita la prova che l'imputato fosse assuntore di sostanze stupefacenti né sono state indicate le circostanze di luogo e di tempo dell'acquisto della droga o l'identità del cedente.

2. Quanto al secondo motivo, risulta inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive. La Corte distrettuale ha negato il riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ritenendo che la condotta fosse tesa a un lucro non modico in ragione delle seguenti circostanze di fatto: la suddivisione in più dosi della cocaina; il valore medio della droga commercializzata; il contesto - luogo frequentato da acquirenti di sostanza stupefacente - nel quale è stato fermato Baccaro.

Quanto al diniego delle attenuanti generiche, esso risulta congruamente motivato con l'assenza di elementi favorevoli e in ragione della circostanza che l'imputato, già condannato "per reati in materia di armi", fosse stato sorpreso in una zona di spaccio in possesso di "due noccoliere e due sfollagente". Tale valutazione è conforme alla giurisprudenza di questa Corte che ritiene che il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00