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Ordinanza — n. 3468/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise lack of motivation in original appeal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3468/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant failed to raise the lack of motivation issue in the original appeal grounds. Although the applicant argued the lower court's decision lacked sufficient reasoning, the appellate court had already addressed the denial of mitigating circumstances and sentencing proportionality in its prior ruling. The court ruled that new grounds regarding motivation cannot be introduced in cassation if they were not presented during the appeal phase, as required by procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; In cassation proceedings, issues not raised in the appeal grounds are inadmissible unless they fall under exceptions for office-raised questions or those impossible to raise at the appellate level.

Parole chiave

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lack of motivation cassation inadmissibility appeal grounds procedural defect sentencing proportionality imputazione per reati di stupefacenti attenuazione della pena riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Grandulli, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129 c.p.p.
pen., in relazione all'art. 129 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Grandulli, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
pen., in relazione all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.
Art. 13 Cost.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
Con sentenza emessa in data 31 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2024, con la quale Grandulli Maria Rosaria era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 129 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa
Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv.
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
269632 - 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRANDULLI MARIA ROSARIA nato a NAPOLI il 19/08/1983 avverso la sentenza del 31/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 31 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 29 gennaio 2024, con la quale Grandulli Maria Rosaria era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 688,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 - così riqualificata.l'originaria imputazione - e veniva assolta per il reato di furto aggravato per non aver commesso il fatto. La Corte territoriale, nel confermare l'impianto accusatorio e la statuizione sanzionatoria, riteneva infondato il motivo di gravame, ribadendo la correttezza del trattamento sanzionatorio applicato incluso il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Grandulli, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. La ricorrente lamenta un difetto di onere motivazionale in quanto le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale sarebbero fondate su moduli prestampati, affermazioni apodittiche e mancanza di completezza, risultando non assolto l'onere di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto relativo a motivo non proposto con il gravame e, comunque, privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e delle circostanze di fatto giustificanti l'impugnativa.

2. La ricorrente si è limitata a rappresentare, senza alcun riferimento concreto, l'assenza di motivazione, a fronte di una sentenza di appello che, nel confermare quella di primo grado, ha compiutamente motivato in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla congruità e proporzionalità del trattamento sanzionatorio, uniche doglianze proposte con il gravame. Il tema della responsabilità, quindi, non è stato affrontato in maniera specifica dalla Corte territoriale in quanto rimasto estraneo al gravame. Tale risultanza rende inammissibile la censura proposta con il ricorso.

Secondo l'orientamento di questa Corte, condiviso dall'odierno Collegio, "in tema di ricorso per cassazione, la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. - secondo cui non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello - , Lf trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame." (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631 - 01;

Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632 - 01 ; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368 - 01).

2. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della C