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Ordinanza — n. 3467/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for illegal occupation of maritime domain due to lack of alternative facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3467/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal by Strazzullo Enrico inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded and repetitive of issues already resolved by the lower courts. The appellant argued for a re-evaluation of facts and the application of leniency provisions, but the appellate court had independently assessed the evidence and rejected the defense's claim of particular triviality based on the large area occupied. Consequently, the court upheld the conviction for occupying maritime domain without authorization and ordered the appellant to bear the costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must be substantiated with new facts or legal arguments; mere repetition of contested points without new evidence renders them inadmissible.

Parole chiave

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maritime domain occupation Cassation inadmissibility particular triviality general mitigating circumstances procedural repetition spazio marittimo sfruttamento dei mari stretto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 131 bis cod. pen
Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRAZZULLO ENRICO nato a NAPOLI il 30/09/1961 avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 aprile 2025, la Corte di appello di Napoli, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 24 aprile 2024, con la quale Strazzullo Enrico era stato condannato alla pena di mesi uno di arresto per il reato di cui agli artt. 81 cod pen., 54 e 1161 del r.d. n. 327 del 1942, perché in assenza delle autorizzazioni prescritte dalla legge, occupava uno specchio di acqua del demanio marittimo di circa 3500 mq per l'ormeggio di n. 58 imbarcazioni e un'area del demanio marittimo di circa 12 mq ove erano posizionate n. 3 cabine di legno adibite a deposito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Strazzullo, affidandolo a tre motivi. Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale si sarebbe limitata a condividere per relationem la ricostruzione dei fatti e la motivazione del giudice di primo grado, addebitando alla difesa l'onere di fornire una spiegazione alternativa. Si lamenta, ancora, che la Corte di merito aveva fondato il giudizio di responsabilità sulla circostanza che l'imputato era stato sorpreso, per tre volte, nei luoghi oggetto di occupazione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo è dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto i motivi di doglianza sono manifestamente infondati giacché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata. 1.1. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata non presenta il vizio di motivazione apparente o meramente "per relationem" lamentato dal ricorrente. La Corte di appello, pur confermando la decisione di primo grado, ha riesaminato il compendio probatorio e ha fornito una propria autonoma valutazione, confutando la tesi difensiva secondo cui la mera presenza dell'imputato sui luoghi dell'ormeggio non prova la sua penale responsabilità.

Infatti, richiamando la c.n.r. nella quale si dà atto della "continua e duratura" presenza di Strazzullo sui luoghi Qz, dei fatti, la sentenza impugnata evidenzia anche come tale presenza fosse "attiva" in quanto lo stesso era visto nell'intento di trasportare i passeggeri sulla banchina alle imbarcazioni. 1.2. Con riguardo alla doglianza relativa alla mancata esclusione delle punibilità per particolare tenuità del fatto, con motivazione adeguata, immune da contraddizioni o manifesta illogicità, la Corte di appello ha ritenuto che il fatto non fosse di particolare tenuità in ragione della notevole dimensione dell'area occupata in una zona centrale come quella di Mergellina (circa 3500 mq) e per la durata della condotta di occupazione abusiva. 1.3.

Le ulteriori doglianze riferite al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate sull'assenza di apprezzabili elementi di favore.

2. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore d