Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3459/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3459/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and merely reiterated previous complaints without new arguments. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding noise disturbances and failed to prove the crime involved multiple victims. The court rejected these claims, noting that the lower court correctly applied the law based on convergent testimonies and that the act was sufficient to disturb an indeterminate number of people.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or merely reiterative of previous complaints, and the Court of Cassation is precluded from re-evaluating the evidence or the logical consistency of the lower court's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal manifestly unfounded grounds reiteration of complaints noise disturbance crime evaluation of evidence multiple victims requirement procedural preclusion audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p.
Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi in entrambi eccependo violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc.
Art. 1, comma 64, L.n. 103 del 2017
art. 659 cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 09/07/2024, con la quale Cortese Lucia veniva condannata per il reato di cui all'art. 659 cod. pen.
art. 616 cod.proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, P.G. in c. Squizzato, Rv. 230643
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE LUCIA nato a MESSINA 1115/07/1967 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina in data 09/07/2024, con la quale Cortese Lucia veniva condannata per il reato di cui all'art. 659 cod. pen. in concorso, rideterminava la pena in misura pari ad euro 200,00 di ammenda confermando nel resto il giudizio di responsabilità.

2. Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi in entrambi eccependo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. 2.1. In particolare, con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 192 comma 3 cod proc. pen e 125 comma 3 cod proc. pen. in relazione all'art. 659 cod. pen., violazione dei criteri ermeneutici alla valutazione della prova, travisamento del fatto e della prova e vizio di motivazione apparente, contraddittoriek e illogica in punto di sussistenza del reato oggetto di contestazione.

La difesa lamenta che la Corte territoriale, nel confermare il giudizio di colpevolezza di primo grado, ha "obliterato quanto di diverso emergente dalla svolta istruttoria dibattimentale" e con quanto oggetto di devoluzione volto: - a evidenziare la inattendibilità dei testi d'accusa, in modo particolare le parti civili stante i vincoli di parentela o di affinità e i rapporti di conflittualità con l'imputata e l'inattendibilità anche degli altri testi escussi le cui dichiarazioni sarebbero non credibili alla luce della tipologia di rumori lamentati e dalla età e dalle condizioni di salute della Cortese; - a dimostrare l'assenza di valore probatorio della testimonianza dell'amministratrice del condominio in quanto non avrebbe percepito nulla direttamente ma solo acquisito quanto riferito dai condomini; - a contestare la valenza dimostrativa assegnata alla relazione peritale anche se acquisita agli atti; - a sottolineare che il primo soggetto a lamentare rumori molesti all'interno del condominio fosse stata proprio la Cortese, come emerge dal verbale di assemblea condominiale del 2014. 2.2 Con il secondo motivo di ricorso, si eccepisce la mancata integrazione della fattispecie di cui all'art. 659 cod. pen. in quanto la propagazione dei rumori molesti avrebbe riguardato solo i condomini dei piani sovrastanti e sottostanti l'appartamento della Cortese senza estendersi ad altri occupanti l'edificio.

Inoltre, la Corte stessa avrebbe dato atto della circostanza che alcuni rumori potessero essere stati determinati "per ritorsione".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in motivi manifestamente infondati o non consentiti in quanto meramente reiterativi di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto, con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata. I due motivi, che per la loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente, sostanzialmente, si risolvono in una critica alla valutazione del compendio probatorio operata dai giudici di merito, sollecitando una rilettura delle risultanze processuali inammissibile in questa sede di legittimità.

Alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

2. Si osserva che la Corte di merito ha ravvisato la sussistenza del reato sulla base delle dichiarazioni convergenti delle parti civili e degli altri condomini dello stabile (pag. 5 e 6 della sentenza impugnata) e sulla scorta dagli esposti da parte di dodici condomini (uno indirizzato ai Carabinieri e uno all'amministratrice) e del verbale di assemblea condominiale del 28/05/2019. Sulla base di questi elementi di fatto, non altrimenti apprezzabili in sede di legittimità, è stata perciò correttamente ravvisata la sussistenza del reato in esame, per la cui integrazione non è necessaria la prova dell'effettivo disturbo di più persone, ma è sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di soggetti (Sez. 1, n. 40393 del 08/10/2004, P.G. in c.

Squizzato, Rv. 230643). Nel caso di specie, la condotta dell'imputata si è rivelata idonea a disturbare la quiete dell'intero condominio come emerge dall'istruttoria dibattimentale, in particolare dai testimoni i quali, pur residenti al primo e secondo piano (Mastronardo e Cavallaro, al secondo piano, Campagna, al primo piano) hanno imputato la provenienza dei rumori dall'appartamento dell'imputata sito al quarto piano dello stabile.

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, L.n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000