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Ordinanza — n. 3457/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of legal error in recidivism assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3457/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's assessment of recidivism was legally sound. The defense argued that prior convictions were too remote or legally invalid to prove recidivism, but the court found no logical gaps in the territorial court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the lower court correctly evaluated the defendant's criminal personality and conduct patterns beyond mere chronological proximity of sentences.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals must demonstrate specific legal errors or logical inconsistencies; mere requests for a more lenient sentencing without identifying such defects result in inadmissibility.

Parole chiave

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recidivism assessment appeal inadmissibility criminal personality evaluation procedural defect sentencing aggravation aggravamento della pena individualizzazione della commisurazione penale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZETTO ROSARIO nato a BISIGNANO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 05/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Roma del 13.2.2019, che aveva dichiarato Rosario Cozzetto colpevole del reato di cui all'art. 73 comma 5, dPR 309 del 1990 - così riqualificata l'imputazione originaria, con concessione delle attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, con un unico motivo, ha proposto ricorso per. Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata esclusione della recidiva. In particolare, la difesa lamenta che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la contestata recidiva sulla sola base dei precedenti penali specifici del ricorrente che, tuttavia, sarebbero, in parte, troppo risalenti nel tempo per poter risultare significativi e, nella restante parte, non valutabili in quanto l'irrevocabilità delle sentenze sarebbe intervenuta in epoca successiva ai fatti sub iudice, senza specificare le ragioni per le quali la condotta del ricorrente sarebbe sintomatica di una maggiore "caratura criminale".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le censure proposte esulano dal sindacato di legittimità in quanto, pur denunciando vizi di legittimità, si chiede a questa Corte di procedere a una valutazione del compendio probatorio al fine di ottenere un più benevolo trattamento sanzionatorio senza un effettivo confronto con la motivazione contestata, non individuandosi nel percorso argomentativo della Corte territoriale salti logici o incongruenze manifeste o errori di diritto in passaggi determinanti.

2. La Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva rilevando che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti, anche specifici, e che aveva continuato a delinquere nonostante le condanne, alcune delle quali con pena sospesa, così dimostrando l'indifferenza e l'insensibilità verso la risposta punitiva dello Stato; sono state evidenziate e valorizzate, altresì, ai fini della recidiva, le modalità dell'azione e l'organizzazione che sorreggeva l'attività delittuosa, ritenute sintomatiche di una maggiore pericolosità sociale.

3. Nella motivazione della Corte territoriale, quindi, i riferimenti ai giudicati intervenuti successivamente ai fatti di causa costituiscono un elemento di contorno di un più ampio ragionamento volto a dimostrare che la volontà di illecita locupletazione costituisce il tratto connotante la personalità dell'imputato così rendendo le pregresse condanne e il fatto reato in valutazione espressivi di una ,DA perdurante inclinazione al delitto in grado di giustificare l'inasprimento sanzionatorio.

4. A differenza di quanto si legge nel ricorso, quindi, la configurazione dell'aggravante contestata non trova giustificazione nei soli precedenti penali ma in una valutazione complessiva, che tiene conto della personalità dell'imputato, del suo vissuto delinquenziale e del contesto criminale nel quale risulta inserito, con la quale la difesa sostanzialmente non si confronta.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Ca