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Ordinanza — n. 3456/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with Article 616 c.p.p. due to failure to address contested reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3456/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to engage with the specific reasoning provided by the lower court. Although the appellant argued errors regarding drug trafficking intent, recidivism evaluation, and sentencing proportionality, the appellate court had adequately explained its findings based on seized quantities, detention methods, and the defendant's financial means. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements under Article 616 of the Code of Criminal Procedure, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. 309/1990; Art. 99 c.p.; Art. 133 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to confront the specific reasoning of the contested judgment, limiting the review to mere assertions of legal principles without addressing the factual and logical basis of the lower court's decision.

Parole chiave

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Article 616 c.p.p. inadmissibility of appeal failure to confront reasoning drug trafficking intent recidivism evaluation sentencing proportionality procedural compliance imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990
a) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990, e vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale escluso la destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, basandosi su elementi non idonei a superare ogni ragionevole dubbio sulla finalità di spaccio.
Art. 99 c.p.
b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, in relazione al mancato giudizio di subvalenza della recidiva, ritenuta dalla Corte sulla base di una valutazione non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Art. 133 c.p.
c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, per l'eccessività della pena inflitta, ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto e non adeguatamente motivata in relazione ai criteri legali.
art. 99 c.p
b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p.
art. 133 c.p
c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMETTA IVAN nato a GATTINARA il 19/01/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Vercelli in data 14/11/2023 che aveva condannato Lumetta Ivan, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e applicata la riduzione prevista per il rito, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 2000,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi, come esposti nell'atto di impugnazione:

a) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 73, commi 1 e 5, D.P.R. 309/1990, e vizio di motivazione, per aver la Corte territoriale escluso la destinazione della sostanza stupefacente all'uso personale, basandosi su elementi non idonei a superare ogni ragionevole dubbio sulla finalità di spaccio.

b) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione, in relazione al mancato giudizio di subvalenza della recidiva, ritenuta dalla Corte sulla base di una valutazione non conforme ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

c) Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione, per l'eccessività della pena inflitta, ritenuta non proporzionata alla gravità del fatto e non adeguatamente motivata in relazione ai criteri legali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile non confrontandosi con la motivazione contestata. La sentenza impugnata fornisce adeguata motivazione in ordine alla rilevanza penale della condotta rilevando come i quantitativi di droga sequestrati, le modalità di detenzione e il materiale trovato nell'abitazione, alla luce delle possibilità economiche dell'imputato, avevano quale unica plausilfrn4e--di spaccio. Lo sforzo argonnentativo della Corte territoriale è però ignorato dal primo motivo del ricorso.

2. A identiche conclusioni si perviene in relazione agli ulteriori motivi, avendo la Corte distrettuale fornito adeguata motivazione sia in ordine alla configurazione della recidiva sia con riferimento alla dosimetria. Anche in ordine a tali punti, peò, il ricorso si limita alla mera enunciazione di principi giurisprudenziali senza però confrontarsi con la motivazione contestata che associa Lumetta a "importanti giri dediti al traffico di droghe" e che dà atto che le precedenti condanne specifiche non avevano avuto alcuna incidenza sulla determinazione a delinquere dell'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle