Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding alleged lack of motivation in second instance judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's sole ground was a vague assertion of insufficient motivation without specific arguments. The appellant argued the lower court failed to properly address the contested recidivism and sentencing reduction, but the court found these claims lacked the required specificity under established case law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to bear the procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, comma 1, lett. b, c.p.p.: An appeal based solely on a general assertion of lack of motivation is inadmissible unless the appellant demonstrates they did not act in bad faith.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BHALLA MOUSSA nato il 17/05/1977 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2025, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 23 febbraio 2024 dal GIP del Tribunale di Alessandria, con cui Bhalla Moussa era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 del dPR 309 del 1990, ha ridotto la pena pecuniaria ad euro 18.000,00 confermando la condanna ad anni quattro e mesi sei di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata recidiva e applicata la riduzione prevista per il rito.
2. Avverso la sentenza, l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo, la mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile risultando gli argomenti dedotti privi del requisito della specificità (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) limitandosi a una affermazione puramente assertiva sulla mancanza di motivazione, peraltro richiamando principi giurisprudenziali relativi allksentenze, di patteggiamento.
2. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così