Cassation appeals dismissed for manifestly unfounded qualification errors in drug trafficking cases under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Dahir Kamal and Dahmouni Ayoub inadmissible due to manifestly unfounded legal qualification errors. The defendants argued their actions constituted a different crime based on specific circumstances, but the court found the original lower court's classification correct based on evidence. The decision relied on established jurisprudence limiting appeals to cases of obvious error, rejecting arguments regarding evaluative mistakes in the conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2-bis c.p.p.; Art. 1 comma 50 legge 103/2017; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on erroneous legal qualification are inadmissible unless the error is manifestly eccentric to the indictment, excluding mere evaluative disputes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DAHIR KAMAL nato il 14/01/1982 DAHMOUNI AYOUB nato il 26/01/1997 avverso la sentenza del 27/05/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; i
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 15 aprile 2025, il GUP del Tribunale di Busto Arsizio, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a Dahir Kamal e a Dahmouni Ayoub la pena rispettivamente di anni due e mesi tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa e quella di anni 3 di reclusione ed euro 16.000, 00 di multa per il reato continuato di cui all'art. 73 comma 1 e comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo con un unico motivo la erronea qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. Si sostiene che in ragione dei mezzi, delle modalità o delle circostanze dell'azione, il fatto andava qualificato nella fattispecie di cui all'art. 73 co 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati in quanto, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, PG c/Cari, Rv. 279842). L'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata, in altri termini, ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
2. Nel caso in esame, la qualificazione giuridica dei fatti così come originariamente contestata ai ricorrenti è stata ritenuta corretta dal Giudice in ragione delle risultanze dell'attività di indagine: dalla qualità e quantità delle sostanze stupefacenti rinvenute nel corso della perquisizione veicolare e di quella domiciliare nonché dalla somma di contanti suddivisi in banconote di diverso taglio. Tale motivazione, per la sua coerenza logica e per la valorizzazione di atti d'indagine dalla difesa non messi in discussione, si sottare al sindacato di questa Corte.
3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti sopportino le spese del grado nonché versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorsi), considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. PQM Dichiara inammissibilcé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa