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Ordinanza — n. 3444/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of recognized non-punishment cause under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3444/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because the lower court properly applied the statutory cause of non-punishment for minor offenses. The defense argued that the defendant's conduct lacked habitual elements and involved minimal harm, yet the appellate court found the street vending of drugs inherently dangerous and insufficiently grave to qualify for leniency. Consequently, the Supreme Court upheld the conviction and ordered the appellant to bear all procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: The cause of non-punishment for minor offenses is inapplicable when the criminal conduct, such as street drug dealing, demonstrates sufficient gravity and danger to the public, thereby negating the requirement of particularly low severity.

Parole chiave

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non-punishment cause minor offenses drug trafficking habitual conduct cassation inadmissibility procedural costs street vending risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato.
Art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen.
73 comma 5 del dPR 309/1990; il ricorso denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 1 comma 64 I n. 103 del 2017
b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
art. 131-bis c.p
b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che il ricorso è inammissibile postulando una rivalutazione della gravità della condotta del ricorrente, dai giudici di merito adeguatamente motivata, essendo stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELSALAM ELSAYED ASHRAF ELSAYED nato il 23/08/1997 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; vA,tat.0,1>. jj-A2 (2,w t, f';'1411/t"'

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Premesso che: Abdelsalam Elsayed Ashraf Elsayed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 9 ottobre 2018, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990; il ricorso denuncia la violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod.proc.pen., per mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; in particolare, ad avviso della difesa, non sono emersi elementi probatori dell'abitualità della condotta e, invero, la natura dell'offesa risulta minimale e l'imputato incensurato. Ritenuto che il ricorso è inammissibile postulando una rivalutazione della gravità della condotta del ricorrente, dai giudici di merito adeguatamente motivata, essendo stata esclusa l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione delle modalità e pericolosità della condotta - lo stazionamento dello spacciatore in una piazza di spaccio, lo spaccio di sostanza stupefacente sulla pubblica via e la mancata indicazione di elementi per risalire ad eventuali fornitori della stessa - che logicamente conducono, contrariamente a quanto sostenuto nell'impugnazione e nellq memoria difensiva, alla conclusione che non ricorrono gli estremi per ritenere che l'ipotesi di spaccio accertata possa essere ritenuta di particolarmente tenuità.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese del grado nonché versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende