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Ordinanza — n. 3443/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and failure to demonstrate fault in filing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3443/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were generic and failed to specifically address the appellate court's reasoning. The defense argued for a reduced sentence based on the defendant's confession and economic hardship, but the court noted the original judgment properly weighed drug purity, prior record, and the non-occasional nature of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 Cost.; The cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and do not specifically refute the lower court's reasoning, unless the party is shown to have acted without fault in failing to comply with the requirements for admissibility.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic grounds of appeal fault in filing appeal drug trafficking sentencing procedural costs allocation traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità debba conseguire, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 111 Cost.
sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale
art. 616 cod. proc. pen
86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità debba conseguire, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANIN MAURIZIO nato a ROMA il 05/08/1980 avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Rilevato che: Fontanin Maurizio, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 marzo 2025, con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 09/10/2023, resa all'esito di giudizio abbreviato, di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309/1990 — così riqualificata l'originaria imputazione; con un unico motivo di doglianza si denuncia vizio di motivazione e illogicità della stessa nonché erronea applicazione della legge penale in punto di pena in quanto, ad avviso della difesa, l'ammissione dell'addebito da parte dell'imputato, la condotta rudimentale e la circoscrizione di questa in un breve periodo di tempo coincidente con quello durante il quale il ricorrente si trovava in una precaria situazione economica, avrebbero dovuto indurre a contenere la pena nel minimo edittale; rilevato che il motivo è generico in quanto non si confronta compitamente con la esaudiente e tutt'altro che illogica motivazione che sorregge la condanna che giustifica lo scostamento dal minimo edittale valorizzando il dato ponderale, il grado di purezza della sostanza stupefacente sequestrata e il numero di dosi ricavabili, nonché i precedenti penali del ricorrente e la non occasionalità della condotta, dando anche conto del perché la confessione - già posta in primo grado a base della concessione delle attenuanti generiche - non possa avere una maggiore incidenza sul trattamento sanzionatorio, essendo intervenuta in un contesto probatorio che rendeva ineluttabile la condanna; ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile e che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale, non sussistendo elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità debba conseguire, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 12/12/2025 Il Consigliere este