Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded arguments on sentencing and recidivism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's sentencing and recidivism findings were not manifestly illogical. The appellant argued the base sentence ignored personal drug use quantities and that recidivism relied solely on prior records. The court rejected these claims, affirming the trial judge's discretion to weigh drug type, total weight, and the defendant's failure to comply with home arrest as valid criminal factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that an appeal based on alleged illogical motivation is inadmissible unless the defect is evident from the text, as the lower court retains exclusive authority to evaluate the gravity of facts and the specific relationship between prior crimes and the current offense.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUCATICA MIHAELA (CUI: 03956RB) nato il 31/05/1977 avverso la sentenza del 22/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Firenze in data 09/09/2024 che aveva ritenuto Bucatica Mihaela responsabile del reato di cui all'art. 73 comma 5 '04,444- d . P. R . 309 del 1990 - così riqualificata l'originaria imputazione - ekcondannata, con la riduzione per la scelta del rito, applicata la recidiva contestata, alla pena di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputatq, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi. Con il primo motivo, si lamenta la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla determinazione della pena base. In particolare, la Corte di merito avrebbe motivato il discostamento della pena dal minimo edittale con argomentazioni illogiche avendo ritenuto che la qualità della sostanza stupefacente di tipo cocaina, rientrando tra le cd droghe pesanti,sarebbe da sola rappresentativa della gravità del fatto e senza tenere in considerazione, invece, il dato quantitativo, dal quale non sarebbe stata sottratta la parte destinata ad un uso personale. Con il secondo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della recidiva reiterata. La Corte di merito, secondo la difesa, avrebbe offerto una motivazione meramente apparente in quanto, nell'affermare la sussistenza della recidiva avrebbe valorizzato unicamente i precedenti penali dell'imputata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è articolato in motivi non consentii in sede di legittimità o manifestamente infondati.
1. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., deve essere di tale evidenza da risultare dal testo stesso del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti del processo specificamente indicati. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della coerenza, completezza e logicità della motivazione, senza poter invadere l'ambito della valutazione del merito, riservato in via esclusiva ai giudici dei gradi precedenti (cfr. ex plurimis, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01; Sez. 6 n. 5465 del 04/11/2020 (dep. 2021), F., Rv. 280601 - 01).
2. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese, risulta manifestamente infondato in quanto la Corte di merito, con motivazione adeguata e per niente illogica, ha valorizzato, al fine di confermare l'individuazione di una pena base superiore al minimo edittale, elementi ritenuti decisivi o rilevanti: non solo la tipologia di sostanza stupefacente, ma anche il dato ponderale e quello quantitativo (n. 494 dosi ricavabili dalla sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputatq), oltre alla circostanza che la condotta illecita è stata realizzata dalla ricorrente mentre la stessa era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari. La giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la graduazione della pena è riservata al prudente apprezzamento del giudice, che, nel caso in esame, ha fatto puntuale riferimento all'entità del fatto ed alla negativa personalità dell'imputata.
2. Il secondo motivo di ricorso, del pari, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici di merito e, comunque, manifestamente infondatt in quanto, in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice di merito, ai fini dell'applicazione della recidiva, non deve limitarsi a valutare la gravità dei fatti e l'arco temporale in cui questi risultano consumati, ma è tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; in particolare, la Corte ha ben evidenziato, nel confermare l'applicazione della recidiva, i molteplici precedenti penali, anche gravi, annoverati dall'imputata, unitamente all'elemento ulteriore di disvalore costituito dalla circostanza che il fatto è stato commesso quando l'imputata era sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari, espressivi di una assenza di resipiscenza e di una evolutasi pericolosità sociale.
3. Tenuto conto della sentenza del 13.6.2000 n.186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" all'esito del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00