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Ordinanza — n. 3441/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 3441/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3441/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 16 luglio 2025 il Tribunale di Bolzano, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a Bujdaria Mohanned la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e artt. 337 e 582 comma 2 cod. pen., unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, art. 448 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 27 Cost, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 3441/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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valore litigioso costi della perizia ripetibili dell'avvocato forza di cosa giudicata mancata attuazione degli accordi illeciti accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 16 luglio 2025 il Tribunale di Bolzano, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a Bujdaria Mohanned la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
pen., applicò a Bujdaria Mohanned la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e artt.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Nel caso di specie, il motivo risulta comunque manifestamente infondato in quanto la sentenza nel recepire l'accordo fra le parti è sufficientemente motivata con una descrizione dei fatti, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 27 Cost
per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUJDARIA MOHAMED (CUI 06K3Y06) nato il 01/01/2002 avverso la sentenza del 16/07/2025 del TRIBUNALE di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 luglio 2025 il Tribunale di Bolzano, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicò a Bujdaria Mohanned la pena di mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 e artt. 337 e 582 comma 2 cod. pen., unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo un unico motivo con cui lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) cod. proc. pen. In particolare, il ricorrente sostiene che il giudice di merito non abbia proceduto ^una autonoma valutazione della situazione di fatto e di diritto della fattispecie concreta, evincibile dalla mancanza di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto il motivo espone doglianze non consentite, perché estranee al catalogo di quelle previste dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen., siccome riferite a carenza di valutazione, e motivazione, da parte del giudice di merito dei fatti contestati. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

2. Nel caso di specie, il motivo risulta comunque manifestamente infondato in quanto la sentenza nel recepire l'accordo fra le parti è sufficientemente motivata con una descrizione dei fatti, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, RG. in proc. Koumya, Rv. 234824).

3. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle