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Ordinanza — n. 3440/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it did not fall within the statutory grounds for appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3440/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant challenged the sentence's proportionality, arguing the court failed to justify the penalty's congruity. The court ruled that such arguments do not qualify for cassation review under the current procedural code.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal against a sentencing judgment is inadmissible if it does not concern the expression of the defendant's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility proportionality of penalty grounds for appeal sentencing review procedural code provisions commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n.
Art. 616, cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Art. 606, comma 1 lett. b) e c), cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.
Art. 133, cod. pen.
con riferimento all'art. 133 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con sentenza del 25 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Novara, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a Kari Abdelkrim la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
Art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990
444 c.p.p., applicò a Kari Abdelkrim la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R.
art. 444 c.p
Con sentenza del 25 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Novara, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a Kari Abdelkrim la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
444 c.p.p., applicò a Kari Abdelkrim la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 — così riqualificata l'originaria imputazione.
art. 133 cod. pen
con riferimento all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARI ABDELKRIM nato il 01/06/1997 avverso la sentenza del 25/06/2025 del GIP TRIBUNALE di NOVARAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2025, il GIP del Tribunale di Novara, su richiesta concorde delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., applicò a Kari Abdelkrim la pena di anni due di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990 — così riqualificata l'originaria imputazione. La pena veniva determinata partendo da una pena base di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva contestata e ridotta ulteriormente per la scelta del rito.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo con un unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett.

b) e c) cod. proc. pen. con riferimento all'art. 133 cod. pen. in quanto il Tribunale non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla ritenuta congruità della pena applicata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. Ed infatti, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il motivo di ricorso avanzato non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende