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Ordinanza — n. 3437/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming inadmissible police report used for conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3437/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible for being specific and unfounded. The appellant argued that a police report not formally filed with the prosecutor was improperly used to establish guilt and deny leniency. The court rejected this, noting the appellant waived objections to the file's contents by requesting an expedited trial and failed to raise the issue at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 c.p.p.; Art. 526 c.p.p.: An appeal claiming the inadmissibility of evidence must specifically demonstrate how its exclusion affects the 'resistance proof'; failure to object to documents in the prosecutor's file during an expedited trial constitutes a waiver of such rights.

Parole chiave

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inadmissible appeal procedural waiver expedited trial police report resistance proof prosecutor's file specificity requirement detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: 2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: 2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.
Art. 526 c.p.p.
in relazione all'art. 526 cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Art. 616 c.p.p.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod.
art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990
art. 526 cod. proc. pen
in relazione all'art. 526 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 131 bis c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
1.2 Questa Corte, inoltre, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014
Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv.
Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014
259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep.
Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2015
Sez. 4, n. 11196 del 21/11/1996
Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAZIENZA FRANCESCO nato a BARI il 20/05/1997 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 16 maggio 2024, la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con la quale Pazienza Francesco è stato condannato alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.500 di multa - riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva - per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990.

2. Avverso tale sentenza, l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi: 2.1 Con il primo motivo, si lamenta la violazione dell'art. 606 comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 526 cod. proc. pen. avendo la Corte di appello utilizzato e posto a fondamento del convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente la relazione della Legione Carabinieri Puglia - non presente nel fascicolo della Procura - nella quale si quantificava il numero di dosi ricavabili. Lo stesso documento veniva apprezzato per escludere la particolare tenuità del fatto. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen. in quanto il Giudice di merito non avrebbe operato prudente apprezzamento delle risultanze probatorie, le quali sarebbero state invece, a dire della difesa, valorizzabili per sussumere la condotta nella fattispecie di detenzione per uso personale della sostanza stupefacente e/o per addivenire all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., escludere la recidiva e concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1 Va, in primo luogo, osservato che l'omessa valorizzazione nella sentenza di primo grado della relazione non può assurgere a prova del mancato tempestivo versamento nel fascicolo del PM della medesima. Non risulta, infatti, che dinanzi alla Corte d'appello sia stata sollevata eccezione di alcun tipo in ordine al contenuto del fascicolo processuale o che si sia proceduto all'acquisizione del documento. 1.2 Questa Corte, inoltre, con orientamento consolidato (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218;

Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452; Sez. 3, n. 3207 del 2/10/2014, dep. 2015, Rv. 262011) che il Collegio condivide e ribadisce, ha, poi, osservato che, nei casi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano infatti irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento Nel caso di specie, il motivo deduce che "il documento" era stato utilizzato per escludere l'applicazione dell'art. 131 bis c.p." ma non si confronta con la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale che, a tale fine, ha valorizzato ulteriori circostanze, la cui valenza significativa, una volta espunto il dato relativo alle dosi ricavabili, non è oggetto delle valutazioni del ricorrente. 1.3 A ciò si aggiunga che nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen. e vige, invece, il principio della decisione allo stato degli atti, stabilito dall'art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del PM; con la richiesta di giudizio abbreviato ,infatti, l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla ,sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del PM (Sez. 2, n. 39342 del 15/09/2015 dep. 22/09/2016).

Qualora un atto di polizia giudiziaria sia stato illegittimamente acquisito al fascicolo del pubblico ministero, è onere dell'imputato sollevare preliminarmente eccezione e, ove ciò non avvenga, non può successivamente dolersi dell'utilizzazione di atti che fanno parte del menzionato fascicolo e che sono stati valutati dai giudici di merito al fine di decidere non solo in ordine alla responsabilità, ma anche con riguardo alla possibilità di ammettere il rito abbreviato e di poter definire il procedimento allo stato degli atti ( Sez.4, n. 11196 del 21/11/1996, Rv. 207385).

2. Il secondo motivo di ricorso risulta, oltre che genericamente formulato, manifestamente infondato perché inerente ad asserito difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato. 2.2. Il controllo di legittimità sulla motivazione non può tradursi in un nuovo giudizio di merito. Il giudice di legittimità non può procedere a una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, essendo il suo sindacato limitato alla verifica della coerenza e logicità dell'apparato argomentativo della sentenza impugnata.

La sentenza della Corte di appello valorizza il numero di dosi (indicato nella relazione dei Carabinieri) ricavabili dalla sostanza stupefacente trovata in possesso o? di Pazienza, la scaltrezza di occultamento, il rinvenuto materiale utile per il confezionamento, l'assenza di elementi avvaloranti l'uso personale non solo per giungere ad una pronuncia di conferma della penale responsabilità del ricorrente ma anche per escludere la particolare tenuità del fatto, tenuto conto, altresì, di una precedente condanna con applicazione della pena per simili fatti, decisione che il Collegio ha in maniera del tutto logica richiamato anche ai fini della dosimetria, della recidiva e del diniego della sospensione condizionale della pena.

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che l'imputato sopporti le spese del grado del processo e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e d