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Ordinanza — n. 3436/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3436/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal criticism of the lower court's reasoning. The appellant argued that evidence proved the marijuana was for personal therapeutic use, but the appellate court found the plant's size and yield indicated criminal cultivation. The court rejected the appeal as it merely reproduced arguments already examined by the lower court without new legal analysis.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017: Appeals must contain specific legal criticism of the lower court's reasoning; generic reiteration of facts or requests for re-evaluation of evidence render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific criticism reiteration arguments drug cultivation case personal use defense traffico aggravato di stupefacenti possesso illecito di stupefacenti consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Artuso, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
Art. 73 comma 5 del dPR 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019
Con riguardo alla rilevanza penale della coltivazione, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARTUSO RAFFAELE nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 17/07/1981 avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17 marzo 2025, la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale Artuso Raffaele era stato condannato per il delitto di cui all'art. 73 comma 5 del dPR 309 del 1990, rideterminava la pena, esclusa la recidiva, in mesi 6 di reclusione ed euro 1.032,00 di multa, confermando nel resto.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, Artuso, denunciando la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta la "mancanza di ragionamento" da parte del Giudice di merito non risultando la motivazione idonea a specificare le ragioni poste alla base del giudizio di responsabilità. Invero, secondo la difesa, sarebbero stati allegati elementi probatori dimostrativi dell'infondatezza della prospettazione accusatoria e idonei a configurare una ipotesi di coltivazione rivolta all'esclusivo uso personale: i fini terapeutici dell'uso della marijuana, l'assenza di strumenti atti al taglio e al confezionamento, di denaro e bigliettini con annotazioni di contabilità, il carattere rudimentale della coltivazione e la presenza di una sola pianta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie. La difesa non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata la quale (pag. 4 della sentenza) evidenzia come solo dopo l'arresto il ricorrente si sia rivolto ad un medico specializzato in anestesia ed esperto della terapia del dolore il quale gli prescriveva l'assunzione di cannabis medica sottofornna di preparato galenico in gocce e che, nell'immediatezza del fatto, non erano state offerte da parte del ricorrente giustificazioni terapeutiche alla detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

2. Con riguardo alla rilevanza penale della coltivazione, la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 12348 del 19/12/2019, dep. 2020, Caruso, Rv. 278624 - 01), ha escluso che nel caso di specie, la sostanza stupefacente apparisse destinata in via esclusiva all'uso personale del coltivatore in quanto la pianta - custodita nel garage in uso al ricorrente - presentava significative dimensioni, con un quantitativo di prodotto ricavabile pari a 2380 dosi.

3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso dell'imputato sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che l'imputato sopporti le spese del grado del processo e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa