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Ordinanza — n. 3435/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting retrial and sentencing review on insufficient grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3435/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the request for a retrial and sentencing review constituted a substantive re-evaluation of the evidence rather than a valid procedural objection. The appellant argued the trial court's rejection of a new investigation was insufficiently motivated due to a lack of direct evidence, while the defense also challenged the specific sentencing calculation. The court rejected these claims because the appellate court's reasoning was sufficient to establish guilt and the sentencing arguments lacked specific legal or factual support.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; Art. 603 cod. proc. pen.: A cassation appeal based on the alleged insufficiency of motivation regarding the rejection of a retrial request is inadmissible if the second-instance decision's argumentation provides sufficient elements for a complete evaluation of criminal responsibility.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal retrial request rejection insufficient motivation sentencing review collaborator of justice inchiesta per reati di droga possesso illecito di stupefacenti traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 606 comma 1 lett.
Art. 603 cod. proc. pen.
Occorre ribadire, inoltre, che quello di cui all'art. 603 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.
Art. 1 comma 64 I n. 103 del 2017
art. 697 cod. pen
73 comma 1 dPR 309 del 1990 e art. 697 cod. pen., rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, previa esclusione della recidiva, revocando le pene accessorie e confermando nel resto.
art. 603 cod. proc. pen
Occorre ribadire, inoltre, che quello di cui all'art. 603 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020
Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013
280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTERIO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/10/1994 avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 23 gennaio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Napoli Nord che aveva condannato Alterio Antonio per i reati di cui agli art. 73 comma 1 dPR 309 del 1990 e art. 697 cod. pen., rideterminava la pena in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa, previa esclusione della recidiva, revocando le pene accessorie e confermando nel resto.

2. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione, l'imputato, per il tramite del suo difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen.; in particolare, risulterebbe insufficiente la motivazione circa il rigetto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai fini dell'acquisizione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia - Cristiano Pasquale - atteso il giudizio di responsabilità di Alteri° fondato su un quadro probatorio non lineare e non sufficiente: la condanna si fonderebbe sulle informazioni confidenziali della madre di quest'ultimo - a sua volta indagata per possesso di sostanza stupefacente - e sul ritrovamento della droga non nella camera dell'imputato ma nella cucina "regno della donna"; la difesa lamenta difetto di motivazione anche in relazione alla quantificazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, sebbene formalmente rubricato come vizio di motivazione si risolve, nella sua sostanza, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, oltre che in mere doglianze in punto di fatto, inammissibile in questa sede di legittimità. Il ricorrente lamenta, infatti, una "filiformità del quadro accusatorio" che avrebbe reso necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con l'acquisizione delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che avrebbero consentito di appurare l'estraneità dell'imputato ai fatti contestati.

Secondo il pacifico orientamento di legittimità, il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6 - , n. 2972 del 04/12/2020 , Rv. 280589 - 01; Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Rv. 257741 - 01). Occorre ribadire, inoltre, che quello di cui all'art. 603 cod. proc. pen. rappresenta «un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione» (così Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); 1.1. Il motivo di ricorso si configura come sostanzialmente rivalutativo rispetto all'apprezzamento di merito compiuto dalla Corte territoriale, avendo la stessa evidenziato come il quadro probatorio risulti sufficiente e non lasci alcun dubbio circa la penale responsabilità del ricorrente: la perquisizione effettuata nell'abitazione di quest'ultimo ove veniva rinvenuto un elevato quantitativo di sostanza stupefacente di vario genere, suddivisa in dosi; il ritrovamento di block notes e fogli riportanti la contabilità, le banconote di piccolo taglio e di proiettili, non assumendo rilevanza la circostanza che la droga e i proiettili siano stati trovati in un mobile della cucina anziché nella camera dell'imputato in quanto anch'esso nella disponibilità dell'imputato.

2. Quanto alla lamentata erroneità della dosimetria, le deduzioni risultano generiche e prive delle ragioni di diritto e di fatto che sorreggono la richiesta, risultando inammissibile in sede di legittimità.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue, ai sensi dell'art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favor