Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of devolution and procedural violations regarding sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Arabiano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal, concerning the existence of intent, was not properly devolved to the territorial court as required by law. Additionally, the remaining grounds regarding sentencing were rejected because the appellate court's factual evaluation was not manifestly illogical and the defendant's prior record precluded conditional suspension under Article 69 of the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed without merit, and the defendant was condemned to pay the procedural expenses and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 69, comma 4, c.p.: An appeal is inadmissible if the specific ground of intent was not devolved to the territorial court, and a more favorable judgment is barred by statutory prohibitions and the defendant's prior criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARABIANO ALBERTO nato a NAPOLI il 16/09/1950 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di Alberto Arabiano, che deduce il vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del dolo, è inammissibile perché la questione, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello che il ricorrente non ha contestato, non era stata devoluta alla Corte territoriale, e dovendosi comunque rilevare che, secondo quanto riferito dal coimputato Amato, era stato proprio l'Arabiano a fargli conoscere, quale strumento di guadagno, la creazione di false fatture di vendita in favore di Vincenzo Di Maio, fungendo, in tal modo, da società cartiera (cfr. p. 14-15 della sentenza impugnata), elemento chiaramente indicativo del fine di evasione; rilevato che i restanti tre motivi, che deducono il vizio di motivazione e la violazione di legge in riferimento alla determinazione del complessivo trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, avendo la Corte di appello, con una valutazione di fatto non manifestamente illogico, ribadito, per un verso, la sussistenza della recidiva, stante i nutriti precedenti penali dell'imputato, prevalentemente per delitto contro il patrimonio ma che ricomprendono anche due violazioni al d.lgs. n. 74 del 200 commesse in epoca non significativamente distante da analoghi delitti per cui è processo, i quali sono stati ritenuti espressivi di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato, e, per altro verso, l'impossibilità di un più favorevole giudizio di bilanciamento, stante lo sbarramento posto dall'art. 69, comma 4, cod. pen., e considerando, infine, che gli indicati precedenti penali - che il ricorrente non contesta - ostano alla concessione della sospensione condizionale della penale; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025