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Ordinanza — n. 3432/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded defenses regarding mitigating circumstances and sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3432/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a mitigated sentence imposed by the Court of Appeal of Naples after a rescissory judgment, arguing for the application of specific mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the territorial court provided adequate reasoning based on the high gravity of the crime and the appellant's leadership role within the criminal organization.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Art. 416-bis.1 cod. pen.: The court must reject cassation appeals where the appellant's arguments regarding the application of mitigating circumstances or sentencing mitigation are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is not lacking.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded defenses mitigating circumstances denial criminal organization leadership sentencing mitigation rejection attenuazione della pena pena accessoria favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 416-bis.1 cod. pen.
5 seg.) con il riferimento alla "elevatissima gravità" degli elementi fondanti la condanna per il reato associativo sub A), con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CRISTOFARO CARMINE nato a NAPOLI il 03/09/1991 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DE CRISTOFARO Carmine — imputato dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 18/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Napoli - giudicando in sede rescissoria dopo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio - ha mitigato la pena irrogata in primo grado, confermando la sentenza nel resto (per quel che qui specificamente rileva, anche in relazione al diniego delle attenuanti generiche); ritenuto che le censure difensive formulate, anche in questa sede, con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. siano manifestamente infondate, avendo la Corte territoriale adottato al riguardo una motivazione tutt'altro che carente, come invece sostenuto in ricorso; ritenuto in particolare che l'esclusione delle attenuanti generiche, nonostante l'intervenuta assoluzione da uno dei due reati associativi ascritti al DE GIROLAMO, sia stata adeguatamente motivata (pag. 5 seg.) con il riferimento alla "elevatissima gravità" degli elementi fondanti la condanna per il reato associativo sub A), con il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. e con il rilievo delle funzioni di "quadro" (ovvero di raccordo tra i promotori e i gestori delle piazze di spaccio) svolte dal ricorrente, risultato al vertice della catena di comando dopo l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di altri indagati; ritenuto che il percorso argomentativo del giudice di rinvio risulti del tutto immune da censure qui deducibili, anche quanto al richiamo all'insussistenza di elementi idonei a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche, al di là della formale incensuratezza: dovendo altresì rilevarsi che tale specifica deduzione della Corte territoriale, in ordine al difetto di elementi positivamente valutabili, sia rimasta priva di effettiva ed adeguata confutazione da parte della difesa ricorrente; ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle firnmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle (Arme