Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appealability against sentencing in plea bargain cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant, Mokhtar Labsite, challenged a sentencing judgment from the Savona Tribunal regarding a tax offense, arguing a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, relying on established case law that limits appeals against plea bargain sentencing decisions to specific statutory violations, excluding general procedural errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, appeals against sentencing judgments are inadmissible except for the specific statutory violations explicitly listed in the relevant article, thereby excluding general claims of procedural error or failure to verify exemption grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABSITE MOKHTAR nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 04/07/2025 del TRIBUNALE di SAVONAudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che LABSITE Mokhtar, imputato del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Savona, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che le censure siano manifestamente infondate, dovendo farsi applicazione del consolidato indirizzo interpretativo secondo cui «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate perché palesemente estranee al novero dei motivi deducibili ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez.
Fer., ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 01); ritenuto che debba conseguentemente adottarsi una declaratoria di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle gtmmende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 .in Il consigi le e estensore j Il Presidente