Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic factual challenges and lack of legal error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's challenges were generic and merely reproduced facts already thoroughly examined and rejected by the lower court. The appellate court had correctly established criminal liability based on the quantity of seized cocaine, the presence of a precision scale, and packaging materials, finding no lack of intent. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises only generic factual objections that have already been adequately examined and dismissed by the court of first instance, provided the higher court's reasoning is logically sound and free from legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANO DIODATO nato a EBOLI il 04/07/1980 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di Diodato Bassano, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché deduce censure in punto di fatto, peraltro generiche e riproduttive di profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito, la quale, con una motivazione immune da vizi logici - e quindi non censurabile in questa sede di legittimità -, ha ribadito la destinazione a terzi della cocaina sequestrata sulla base non solo del quantitativo complessivo di sostanza stupefacente, pari a 6 gr., da cui era possibile ricavare 25 dosi medie, ma dal coevo rinvenimento di un bilancino di precisione perfettamente funzionante e da vari ritagli a di buste di cellophane a forma circolare, ossia dell'occorrente per il confezionamento delle singole dosi stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.