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Ordinanza — n. 3429/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against settlement sentence as base fine error is irrelevant to agreed penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3429/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Calonico's appeal inadmissible due to a lack of legal interest. Calonico argued that the base fine calculation violated the law, but the court noted the final sentence matched the agreed terms under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the error in determining the base fine was deemed irrelevant, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: When a sentence under Art. 599-bis c.p.p. matches the agreed terms, errors in calculating the base fine are irrelevant, rendering the appeal inadmissible for lack of interest.

Parole chiave

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lack of legal interest settlement sentence base fine calculation Article 599-bis procedural costs motivi di cassazione concorso materiale di reati concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod.
Art. 610 c.p.p.
Pierluigi Vicidomini con memoria, è manifestamente infondata, in quanto l'art. 610, comma 5- bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
273920 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 625-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod.
art. 616 cod. proc. pen
273920 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella
(Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALONICO MATTE() nato a SALERNO il 21/12/1976 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Matteo Calonico, che deduce la violazione di legge con riferimento all'individuazione della pena base della multa con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la pena oggetto dell'accordo, ossia quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, è proprio quella inflitta con la sentenza impugnata, essendo del tutto irrilevante l'errore nella determinazione della pena base, laddove, appunto, la pena irrogata corrisponde a quella concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che l'eccezione di omessa notifica dell'odierna udienza, sollevata dal difensore, avv.

Pierluigi Vicidomini con memoria, è manifestamente infondata, in quanto l'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. prevede la procedura de plano per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., scelta ritenuta costituzionalmente legittima, essendo ispirata alla ratio di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perché avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Cantarella, Rv. 273920 - 01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Al bx CeriGrA,'" Così deciso in Roma, il U4 novemtrA 2025.