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Ordinanza — n. 3428/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds for review regarding settlement agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3428/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant challenged a second-instance judgment based on an agreement on sentencing reduction, arguing defects in the court's reasoning regarding the agreement's congruity. The court ruled that appeals against judgments issued under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible when they concern the parties' willingness to settle or the prosecutor's consent.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments issued pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they concern the formation of the party's will to access the settlement, the prosecutor's consent, or the content of the judge's ruling.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing agreement review second instance judgment procedural waiver grounds procurator general consent adeguamento della pena proporzionalità della pena pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ii\m me nd e
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMSDEM MARIO nato a TEANO il 18/02/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che AMSDEM Mario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale; rilevato che il ricorrente ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla valutazione della congruità della pena risultante dall'accordo tra le parti; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ii\m me nd e

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 Il consigli, rè) estensore Il Presidente