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Ordinanza — n. 3427/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of grounds under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3427/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Antonio Di Lorenzo inadmissible and ordered him to pay court costs. Di Lorenzo challenged a second-instance judgment regarding a sentencing agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure, citing a lack of reasoning under Article 129. The court ruled that appeals against such judgments are inadmissible when they concern the parties' consent, the prosecutor's agreement, or the judge's reasoning, as these are excluded grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against judgments rendered pursuant to Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure are inadmissible if they allege defects in the formation of the parties' will, the prosecutor's consent, or the judge's reasoning, as these matters are excluded from cassation review.

Parole chiave

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sentencing agreement cassation inadmissibility procedural defect second instance judgment prosecutor consent soppressione delle prestazioni protezione dalla disdetta scioglimento del contratto a termine

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale; rilevato che il DI LORENZO ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale; rilevato che il DI LORENZO ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle iknmende
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI LORENZO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/10/1984 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere VITTORIO PAZIENZA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che DI LORENZO Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Napoli, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che tale sentenza è stata emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo la Corte territoriale accolto l'accordo sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, raggiunto dall'imputato con il Procuratore Generale; rilevato che il DI LORENZO ha lamentato vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; ritenuto che debba farsi applicazione del pacifico insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle iknmende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 11 dicembre 2025 Il consiglie ièstensore Il Presidente