Criminal appeal dismissed for lack of interest as base fine error is irrelevant to agreed sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Vincenzo Scando's appeal inadmissible due to a lack of legal interest. Scando argued that the base fine calculation violated procedural rules, but the court found the error irrelevant because the final sentence matched the agreed terms under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Scando was ordered to pay court costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 599-bis c.p.p.: An appeal challenging the base fine determination is inadmissible for lack of interest when the final imposed sentence corresponds exactly to the terms agreed upon by the parties.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDO VINCENZO nato a NAPOLI il 16/01/1966 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Vincenzo Scando, che deduce la violazione di legge con • riferimento all'individuazione della pena base della multa con riguardo ad una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis proc. pen, è inammissibile per carenza di interesse, in quanto la pena oggetto dell'accordo, ossia quattro anni di reclusione e 18.000 euro di multa, è proprio quella inflitta con la sentenza impugnata, essendo del tutto irrilevante l'errore nella determinazione della pena base, laddove, appunto, la pena irrogata corrisponde a quella concordata tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A I hItExtbi___ Così deciso in Roma, il (14 novembre 2025.