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Ordinanza — n. 3425/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it falls outside statutory grounds for appeal under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3425/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Sutera inadmissible because it was lodged outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Criminal Procedure Code. Sutera argued for a violation of law regarding the conditional suspension of the sentence, but the Court found his claims did not align with the limited exceptions for cassation appeals. Consequently, the appeal was rejected, and Sutera was ordered to pay procedural costs and a monetary fine of 3,000 euros.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it does not fall within the strictly enumerated grounds of the defendant's will, lack of correlation, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, and the appellant is liable for costs and a fine upon rejection.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility conditional suspension of sentence Criminal Procedure Code procedural costs liability monetary fine sanction motivi di cassazione sospensione condizionale della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUTERA MICHELE nato a CATANIA il 22/11/1996 avverso la sentenza del 28/04/2025 del TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Michele Sutera, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della sospensione condizionale della pena avverso una sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen., è inammissibile proposto al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2025.